Rispondendo ad un interpello (n. 13/2016), il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in tema di congedo parentale e termini di preavviso e, in particolare, in merito alla corretta interpretazione della disciplina sui congedi parentali ex art. 32 del D.Lgs n. 151/2001 come da ultimo modificato dal Decreto attuativo del Jobs Act (D.Lgs 80/2015 – misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), nella parte in cui il preavviso minimo è stato ridotto da 15 a 5 giorni.
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Secondo la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro:
- possono ritenersi operative le previsioni contrattuali già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 80/2015, che prevedono un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi;
- è possibile per il datore di lavoro disporre una diversa collocazione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa.
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Su quest’ultimo punto il Ministero ribadisce il diritto potestativo alla fruizione del congedo parentale, ma precisa che è comunque possibile disciplinarne l’utilizzo, al pari dei permessi ex Lege n. 104/1992, tramite:
“Accordi da prendere a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia”.
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