Con la circolare n. 17/2016 l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle aliquote contributive per l’anno 2016 applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato. Si tratta dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, i contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti e le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo per l’anno 2016.
=> L’esenzione contributiva assunzioni a tempo indeterminato
Tenendo conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997, per l’aliquota contributiva da calcolare ai fini del versamento della contribuzione vengono fornite istruzioni relativamente a:
- la generalità delle aziende agricole;
- le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale;
- i contributi INAIL dal 1 gennaio 2016 per gli operai agricoli dipendenti;
- le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2016.
=> Gestione Separata: tutte le aliquote INPS 2016
FPLD
Per l’anno 2016 l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dai datori di lavoro agricolo è fissata nella misura complessiva del:
- 28,50%, di cui 8,84% a carico del lavoratore per la generalità delle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati;
- 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.
INAIL
Per quanto riguarda gli operai agricoli dipendenti non è prevista alcuna variazione sui contributi INAIL che dal 1° gennaio 2016 rimangono pari a:
- 10,1250 per l’assistenza infortuni sul lavoro;
- 3,1185 per l’addizionale infortuni sul lavoro.
=> Assunzioni congiunte in Agricoltura: modello INPS
Agevolazioni tariffarie
La circolare fornisce inoltre indicazioni in merito alle misure delle agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2016:
Territori | Misura agevolazione D.L. | Dovuto |
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord) | – | 100% |
Montani | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32,00% |
L’INPS precisa infine che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
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