Nel caso in cui il titolare di una pensione di reversibilità sia anche in possesso di altri redditi, vengono applicate delle riduzioni all’importo spettante, ma questo solo se si superano determinate soglie. Per il 2016 il limite di reddito annuo entro il quale la pensione al coniuge superstite non viene ridotta è pari a 19.573,71 euro.
=> Pensione: soglie 2016 di integrazione al minimo
Al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto spetta, di regola, un importo pari al 60% della pensione percepita dal defunto. La riduzione alla pensione di reversibilità si applica al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto nel caso in cui i propri redditi superino la soglia di 3 volte il trattamento minimo INPS. La riduzione si applica in maniera percentuale, crescente con il crescere del reddito del coniuge, secondo le soglie di riduzione fissate dall’articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 (legge Dini).
=> Pensione Invalidità 2016: integrazione al minimo INPS
Soglie 2016
Ricordando che il minimo INPS è stato fissato per l’anno in corso a 501,89 euro al mese e che, ai fini del calcolo della riduzione della pensione ai superstiti, tale importo deve essere moltiplicato per tredici mensilità, si procede nel seguente modo:
- riduzione pari al 25% per redditi che superano tre volte il minimo INPS (19.573,71 euro);
- riduzione pari al 40% per importi pari a quattro volte il minimo (26098,28 euro);
- riduzione pari al 50% per redditi pari a cinque volte il trattamento minimo INPS (32622,85 euro).
Redditi assoggettabili
I redditi da valutare sono quelli assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione del TFR, comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non va inoltre considerata la pensione ai superstiti su cui deve essere eventualmente operata la riduzione.
=> Pensioni 2015-2016: le novità del sistema previdenziale
Pensioni esenti dai limiti di cumulabilità
I limiti di cumulabilità previsti dalla legge 335/1995 riguardano le pensioni di reversibilità spettanti al coniuge, ai genitori, a fratelli e sorelle, mentre non si applicano a quelle spettanti ai figli, minori, studenti o inabili.