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Pensione Invalidità 2016: integrazione al minimo INPS

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 14 Gennaio 2016
Aggiornato 25 Gennaio 2016 09:12

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I requisiti di reddito, personale e coniugale, da rispettare per ottenere l'integrazione del minimo INPS, in caso di pensione di invalidità e le nuove soglie 2016.

Recentemente l’INPS ha aggiornato le soglie per l’integrazione al trattamento minimo, beneficio che scatta quando il pensionato, solo con i propri contributi, avrebbe diritto ad un importo pensionistico inferiore al minimo di sopravvivenza stabilito dalla legge (circa 500 euro al mese). L’integrazione spetta anche in caso di pensione di invalidità (art.1 comma 3 della Legge 222/1984), ma con regole diverse, ad esempio la pensione d’invalidità non dà diritto quattordicesima mensilità INPS.

=> Pensione: soglie 2016 di integrazione al minimo

Integrazione al minimo INPS

L’integrazione al minimo INPS per la pensione d’invalidità civile, nel 2016, può arrivare a 502.89 euro al mese, in presenza di determinati requisiti di reddito personale e coniugale. Per quanto concerne l’integrazione della pensione d’invalidità al minimo INPS, l’importo dato dalla somma dell’integrazione con quello dell’Assegno Ordinario d’Invalidità (AOI) non deve superare l’importo della pensione minima INPS (502.89 per il 2016).

=> Pensioni, tutte le misure in legge di Stabilità

Soglie reddituali

Le soglie di reddito per integrazione al minimo INPS della pensione d’invalidità sono di 11.649,82 euro di reddito personale e 17.474,73 per quello coniugale. Questo significa che il reddito IRPEF del titolare della pensione d’invalidità non deve superare due volte l’importo dell’assegno sociale. Nel caso in cui il pensionato invalido sia coniugato il suo reddito personale può superare il limite del doppio della pensione sociale, ma la somma con quello del coniuge non deve superare il triplo. Sono escluse dal calcolo del reddito assoggettabile IRPEF le proprietà immobiliari, ma inclusa la pensione di invalidità. Nel caso in cui si superino i limiti di reddito non è prevista alcuna integrazione parziale, diversamente da quanto avviene per le pensioni da lavoro.