Il diritto all’anticipo della pensione integrativa scatta dopo 24 mesi di disoccupazione, tempistica dimezzata rispetto agli attuali 48 mesi, sempre per i lavoratori a cui mancano meno di cinque anni alla pensione: lo prevede l’articolo 15 del Ddl Concorrenza, relativo alla portabilità dei fondi pensione, approvato dalla Camera. Il testo di Montecitorio limita anche la portabilità, togliendo la possibilità per i fondi chiusi di raccogliere adesioni anche fra lavoratori di categorie diverse. Il provvedimento deve ancora passare al Seato, vediamo intanto quali sono le caratteristiche fondamentali della nuova normativa sulla portabilità dei fondi pensione.
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Come detto, vengono anticipati a 24 mesi (non più 48, come da legge attuale) i termini per l’accesso all’anticipo della pensione integrativa del lavoratore disoccupato a cui mancano meno di cinque anni al raggiungimento dell’età pensionabile. E’ stata dunque mitigata la formulazione iniziale, che ampliava l’anticipo ai lavoratori a dieci anni dalla pensione. resta la possibilità, però, per i singoli fondi, a propria discrezione, di rendere più flessibile la soglia di età, portandola fino a dieci anni.
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Le altre modifiche apportate alla Camera: al posto dell’apertura delle adesioni ai fondi chiusi anche ai lavoratori di altre categorie professionali rispetto a quella cui il prodotto è destinato, è stata inserita una norma in base alla quale sarà uno specifico tavolo di consultazione ad avviare la riforma delle forme pensionistiche complementari, convocato dai ministeri dell’Economia e del Lavoro. Servirà specifico decreto ministeriale attuativo, al tavolo partecipano sindacati e imprenditori ed esperti di previdenza. No anche alla portabilità fra diversi fondi pensione, quindi il dipendente non può destinare TFR e contributo a cairco del datore di lavoro a un fondo pensione diverso da quelli previsti dai contratti collettivi o aziendali.
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Infine, il riscatto della posizione contributiva diventa possibile anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse da cessazione attività lavorativa, invalidità permanente o morte dell’iscritto, sia per le forme collettive sia per quelle individuali, con ritenuta fiscale al 23%.