I tre mesi di finestra mobile per la decorrenza della pensione Precoci con la Quota 41 si calcolano dal momento in cui si maturano i requisiti? Spettano eventuali arretrati per chi inoltra la domanda in data successiva?
I tre mesi di finestra per la pensione Precoci con la Quota 41 si calcolano dal momento di maturazione del requisito e non si applicano se il lavoratore sceglie di prolungare l’attività. Nel suo caso, dunque, la decorrenza del trattamento sarà immediata.
Questa regola non si riferisce alla richiesta di certificazione del diritto, soggetta invece a scadenze e regole precise. Per le istanze trasmesse dopo il 1° marzo 2024, è necessaria una verifica delle risorse a disposizione, che l’INPS effettua a fine anno, dopo che si sono chiusi i termini del 30 novembre per fare richiesta tardiva.
In altri termini, prima di accogliere definitivamente la sua domanda di pensione bisognerà verificare che ci siano ancora coperture disponibili a valere sul 2024. In caso contrario, le arriverà una comunicazione INPS con la nuova decorrenza della pensione. La Circolare 99/2021 prevede che:
qualora l’onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede, con i medesimi criteri di cui sopra, all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.
Se l’INPS risponderà positivamente alla sua domanda di pensione vera e propria, avrà diritto al trattamento previdenziale a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Senza finestre e senza arretrati rispetto alla data di maturazione del requisito.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz