Ssto terminando il comgedo straordinario come caregiver ma al mio rientro si prospetta il licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la retribuzione dei biennio di aspettativa è conteggiata ai fini NASPI?
I due anni di congedo straordinario sono coperti da contribuzione figurativa, quindi non comportamento versamenti contributivi da parte del lavoratore e del datore di lavoro. Pertanto sono esclusi da calcolo NASPI, ossia dal numero di settimane utili ai fini della durata della prestazione e del suo importo.
Questo periodo si considera infatti “neutro” ai fini del trattamento di disoccupazione, per cui il quadriennio sul quale calcolare la durata della NASPI è quello precedente.
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La NASPI viene infatti riconosciuta per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contributi negli ultimi quattro anni, ad esclusione dei periodi del congedo straordinario ai caregiver.
Nel suo caso si tratta di un intero biennio: questo periodo si neutralizza (non si prende in considerazione), per calcolare la NASPI a lei spettante, per la quale l’INPS farà riferimento al quadriennio precedente l’inizio del congedo.
Questa precisazione è contenuta nella Circolare 94/2015, che regolamenta il trattamento di disoccupazione. In base al documento di prassi, non sono utili (in quanto non coperti da contribuzione effettiva) i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistere parenti con handicap in situazione di gravità:
Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
Questo criterio vale per determinare la durata della prestazione ed anche il calcolo della NASPI.
Come indennità di disoccupazione le spetta il 75% della retribuzione media ai fini previdenziali (con una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal sesto oppure dall’ottavo mese se ha più di 55 anni). La retribuzione media, nel suo caso, sarà quella dei 4 anni di lavoro precedenti ai 2 anni di congedo.
Se la retribuzione media è superiore a un importo di riferimento fissato annualmente (1.425,21 euro nel 2024), il calcolo è diverso: il 75% si applica all’importo di riferimento e si aggiunge poi il 25% della differenza fra stipendio medio e importo di riferimento. C’è comunque un tetto massimo pre la prestazione, pari a 1.550,42 euro.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz