Decorrenza pensione anticipata e dimissioni

Risposta di Barbara Weisz

29 Ottobre 2024 08:53

Fiorenzo chiede:

Maturo i requisiti per la pensione anticipata il 30 marzo: facendo domanda di pensione il 1° aprile e lavorando fino al 30 giugno (con 3 mesi di preavviso), i contributi versati l’ultimo mese vanno a cumularsi nel montante previdenziale ai fini del calcolo dell’importo? E quando arriva il primo assegno?

Tutti i versamenti e le ritenute previdenziali applicate in busta paga confluiscono nel montante contributivo, anche quelli delle mensilità immediatamente precedenti la pensione.

Se matura il diritto alla pensione anticipata il 31 marzo ed inoltra domanda di pensione il primo aprile dando al contempo il necessario preavviso di dimissioni in azienda (nei termini contrattuali), calcolando tre mesi di finestra mobile potrà prendere l’assegno dal prossimo luglio.

Si tratta della prima decorrenza utilel calcolata in base a quanto previsto dall’articolo 24, comma 10, della Legge 201/2011. E’ il tempo che deve intercorrere fra la maturazione del diritto a pensione (che scatta con 42 anni e dieci mesi di contributi per gli uomini e con 41 anni e dieci mesi per le donne) e la prima decorrenza dell’assegno.

La finestra mobile si applica esclusivamente nel caso in cui il lavoratore vada in pensione appena maturato il diritto, mentre chi si ritira più tardi non deve aspettare un trimestre ma riceve il primo assegno dal mese successivo a quello della domanda.

Se ipoteticamente lei scegliesse di continuare a lavorare anche dopo aver maturato il requisito contributivo per la pensione ancitipara, scegliendo ad esempio di posticipare la pensione e di richiedere al sup posto il Bonus Maroni in busta paga, non dovrebbe poi aspettare alcuna finestra mobile nel momento in cui, trascorsi gli iniziali tre mesi dalla maturazione del requisito (non fruito subito), decidesse di fare domanda di pensione.

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Risposta di Barbara Weisz