L’Opzione Donna può essere utilizzata solo da disoccupate che provengono da aziende con trattative? Io ho 36 anni di lavoro, 61 età e un figlio, disoccupata: posso richiederla?
Per accedere all’Opzione Donna, il requisito che riguarda le disoccupate è lo stato di crisi dell’azienda: non basta avere perso involontariamente il lavoro.
La lavoratrice deve essere stata licenziata da imprese con un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. Si tratta di un organismo che, in base all’articolo 1, comma 852 della legge 296/2006, è istituito dal Ministero delle Imprese e che gestisce le crisi di imprese di grandi dimensioni, insieme al Ministero del Lavoro, alle commissioni parlamentari e alle parti sociali.
Per avere certezze su come sarà configurata l’Opzione Donna nel 2025 bisogna attendere l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio, a fine anno.
Il ddl approvato dal Governo non modifica per adesso i requisiti rispetto allo scorso anno. Per cui, nel caso delle disoccupate, il diritto si consegue sempre con 35 anni di contributi e 61 anni di età maturati entro il 31 dicembre 2024.
Lo sconto contributivo di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due, consente di agganciare questa forma di pensione anticipata a 59 anni in presenza di due figli.
Lei ha il requisito anagrafico e contributivo ma non rientra nella platea delle beneficiarie, perché il suo licenziamento non riguarda “imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Fra l’altro, nel caso delle aziende con tavoli di crisi già aperti, sono ammesse anche le lavoratrici dipendenti assunte ma che risultano in esubero, permettendo loro di andare in pensione con questa soluzione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz