Volevo sapere se, avendo firmato affinché il trattamento integrativo mi venga riconosciuto in busta paga e non a conguaglio, la società per cui lavoro può non concedermelo dicendo che, avendo detrazioni fiscali, non mi spetta.
Sì, il datore di lavoro che funge da sostituto d’imposta può legittimamente non concedere il trattamento integrativo IRPEF in busta paga ai dipendenti con reddito lordo entro la soglia prevista per legge se, sulla base del calcolo effettuato, risulta che non ne abbia diritto a causa delle detrazioni fiscali applicabili.
Trattamento integrativo IRPEF in busta paga: quando spetta?
Il trattamento integrativo (ex Bonus Renzi da 80 euro) è oggi pari ad un importo massimo di 100 euro mensili lordi esentasse, riconosciuto direttamente in busta paga a chi soddisfa specifici requisiti. In particolare, il beneficio viene corrisposto ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo tra 8.174 euro e 28.000 euro, con il seguente criterio:
- con reddito fino a 15mila euro lordi annui, si ha diritto al bonus in misura piena, pari a 100 euro al mese, sempre se le detrazioni da lavoro non superano l’imposta dovuta (con un meccanismo particolare applicato nel 2024 per compensare l’accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF: le detrazioni sono aumentate a 1.955 euro e la differenza rispetto all’imposta va diminuita di 75 euro in rapporto ai giorni di lavoro effettivi, così da arrivare al valore standard di 1.880 euro di detrazione massima previsto dalla norma originaria);
- con reddito fino a 28mila euro lordi annui è riconosciuto in misura ridotta, a condizione che la somma complessiva delle detrazioni spettanti superi l’imposta lorda e quindi che ci sia capienza fiscale.
In pratica, l’importo è calcolato in relazione alle detrazioni complessive e alla capienza fiscale residua dopo averle applicate: se gli sgravi goduti superano l’imposta lorda, allora non c’è credito disponibile per il trattamento integrativo.
Perché il Bonus IRPEF potrebbe non essere erogato
Il diritto al trattamento integrativo è strettamente legato al livello di imposta lorda residua dopo aver applicato tutte le detrazioni. In particolare, se le detrazioni fiscali (come quelle per lavoro dipendente o carichi di famiglia) riducono l’imposta lorda fino ad azzerarla, allora non c’è spazio per applicare il trattamento integrativo.
In ultima analisi, il datore di lavoro calcola il trattamento integrativo in base ai dati reddituali e di detrazioni disponibili e, se il calcolo indica che le detrazioni superano l’imposta dovuta, non è possibile riconoscere il trattamento integrativo in busta paga.
Per avere a disposizione tutti i dati, non a caso, spesso il datore di lavoro rimanda la verifica della spettanza al conguaglio di fine anno.
Se ritiene che ci siano stati errori, è consigliabile:
- verificare la situazione reddituale e le detrazioni applicate con l’ufficio paghe dell’azienda o con un consulente fiscale;
- richiedere chiarimenti al datore di lavoro sulla determinazione del trattamento integrativo.
Se le viene confermato che non sussistono le condizioni per erogare il trattamento integrativo, allora non sarà possibile riceverlo in busta paga né come conguaglio.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi