Quota 100: cosa cambia con l’età pensionabile?

Risposta di Barbara Weisz

20 Settembre 2024 09:26

Ugo chiede:

Sono andato in pensione con Quota 100 il 1° agosto 2020 a 65 anni. Adesso che ho compiuto 70 anni, per la pensione di vecchiaia devo fare domanda oppure il ricalcolo avviene in automatico?

Non avviene nessun ricalcolo e lei non deve fare alcuna domanda: la Quota 100 è una pensione definitiva e non una forma di accompagnamento alla pensione come l’APE Sociale.

Non deve pertanto presentare domanda di pensione di vecchiaia perché quando si è ritirato con la Quota 100 ha scelto questa formula in via definitiva. Il riferimento legislativo è il DL 4/2019.

Contrariamente a quanto succede ad esempio con la nuova Quota 103, che comporta un ricalcolo interamente contributivo della pensione, la Quota 100 originaria non prevedeva alcuna penalizzazione sull’importo dell’assegno e pertanto lei sta già percependo quello che le sarebbe spettato considerando il montante contributivo accumulato al momento della domanda.

Per intenderci: la sua pensione è già stata calcolata in misura piena (ovviamente in base ai contributi versati nel momento in cui si è ritirato), con l’eventuale sistema misto se lei aveva versamenti anteriori al 1996. Non è quindi previsto alcun ricalcolo.

Ci sono però alcuni cambiamenti che intervengono al compimento dell’età pensionabile (a 67 anni e non a 70 anni): per esempio, decade il divieto di cumulo con redditi da lavoro.

Quindi, avendo maturato il requisito per la pensione di vecchiaia, lei continua a percepire il consueto trattamento previdenziale ma dopo il 67 anni può eventualmente sommarlo ad altri eventuali redditi da lavoro, sia dipendente sia autonomo, senza limiti.

Fino a quando non si raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia, invece, l’unico cumulo possibile è con attività occasionali fino a 5mila euro all’anno.

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Risposta di Barbara Weisz