Congedo parentale ed iscrizione universitaria

Risposta di Barbara Weisz

20 Settembre 2024 17:58

Agostino chiede:

Posto che il congedo parentale non è compatibile con l’attività di formazione, un docente che è già iscritto ad un corso di laurea universitario, per poter richiedere il congedo parentale, deve fare prima il “congelamento” – o la “rinuncia agli studi” – oppure è sufficiente che, durante l’intero periodo dell’aspettativa, non frequenti lezioni e non sostenga esami? In altri termini: anche un’iscrizione “passiva” costituisce elemento di incompatibilità al congedo parentale?

In realtà, non trovo riferimenti legislativi o di prassi che impediscano attività di formazione durante il congedo parentale.

Forse lei si riferisce al fatto che, durante il congedo, non essendo il lavoratore in servizio, non può partecipare a corsi di formazione aziendali. Questo, perché si configurerebbe di fatto lo svolgimento di un’attività assimilata a quella lavorativa, cosa che non si può fare durante il congedo parentale.

Ma questo non significa che il lavoratore non possa invece frequentare privatamente qualsiasi tipo di attività formativa.

Se ho capito bene, il corso di laurea che lei sta frequentando non è in alcun modo legato alla sua attività lavorativa, ovvero non è un corso pagato dall’azienda per accrescere le sue conoscenze professionali. Ma viceversa è un’attività che lei svolge nel suo tempo libero. Di conseguenza, non mi pare che ci sia alcuna incompatibilità.

=> Formazione durante congedo parentale

Il congedo parentale è regolamentato dagli articoli da 32 a 38 del dlgs 151/2001. Che non prevedono l’incompatibilità con la formazione a cui lei fa riferimento.

Ricordo molto brevemente che i due genitori hanno diritto in tutto a 10 mesi di congedo, che salgono a 11 nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per almeno tre mesi.

Le ultime due manovre economiche hanno potenziato lo strumento prevedendo che una di queste mensilità sia retribuita all’80%, in luogo dell’ordinario 30%. E c’è anche una seconda mensilità con diritto a un’indennità più alta, pari all’80% nel 2024 che scende al 60% nel 2025.

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