Congedo straordinario: tredicesima nel calcolo dell’indennità

Risposta di Barbara Weisz

6 Settembre 2024 14:24

Gianluca chiede:

Nel calcolo della retribuzione spettante durante il congedo straordinario si considerano anche la tredicesima e la quattordicesima, essendo emolumenti fissi e continuativi dello stipendio?

Ho letto in una precedente risposta che la retribuzione del congedo straordinario va riferita all’ultimo stipendio precedente al congedo, considerando solo gli emolumenti fissi e continuativi. Ora, poiché la tredicesima e la quattordicesima sono considerati mensilità aggiuntive fisse e continuative (come specificato dall’INPS) si presume che nella mensilità vadano aggiunte (come comunicato nel messaggio N.30 del 4/01/2024) e di conseguenza, poiché già inserite mensilmente, i giorni di congedo non sono utili a maturare tredicesima e quattordicesima (ma non perché non se ne ha diritto ma solo perché è già inserita mensilmente): questa dovrebbe essere l’interpretazione del provvedimento INPS?

Durante il congedo straordinario non vengono maturate ferie, tredicesima e quattordicesima. Il Messaggio INPS n. 30/2024 chiarisce che, per il calcolo dell’indennità, la mensilità precedente viene considerata comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima.

Questo perchè queste non sono voci variabili della retribuzione ma componenti strutturali.

Mi spiego meglio. Il congedo straordinario che spetta ai parenti stretti di una persone con handicap grave accertato è regolato dall’articolo 42 del dlgs 151/2001. Il comma 5-quinquies dispone esplicitamente che non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

E’ però vero che i ratei di 13esima e 14sima vengono considerati per quantificarlo. L’indennità è pari all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, senza invece calcolare le parti variabili.

Il Messaggio INPS n. 30/2024 conferma la precedente interpretazione INPS in base alla quale l’indennità deve essere commisurata all’importo dell’ultima retribuzione percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, quali gratifiche, indennità, premi.

Sono invece esclusi gli elementi variabili della retribuzione, di cui la 13esima non fa parte (essendo una voce fissa e continuativa maturata mensilmente).

Quindi, per riassumere, le regole sono le seguenti:

  • per il calcolo dell’indennità di congedo straordinario si prende a riferimento l’ultima retribuzione percepita comprensiva della 13esima;
  • durante il congedo non si maturano nuovi ratei di 13esima, 14esima e TFR.

Il recente messaggio INPS non fa che confermare i precedenti orientamenti, applicando le sopra citate regole. Pertanto, è corretta la sua lettura interpretiva del provvedimento.

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Risposta di Barbara Weisz