Rioccupazione dopo l’isopensione

Risposta di Barbara Weisz

19 Agosto 2024 10:17

Marco chiede:

Sono andato in isopensione con accordo di esodo ex art. 4 commi 1-7ter della legge n. 92/2012 nel 2023.Vorrei sapere se posso ricollocarmi come collaboratore amministrativo di una società sportiva dilettantistica e se vi sono limiti di reddito cumulativo con l’assegno di isopensione.

Dire che può accettare l’incarico perché non ci sono limitazioni alla possibiità di lavorare durante il trattamento di isopensione.

In altri termini, la forma di incentivo all’esodo per la pensione cui lei ha aderito è compatibile con attività lavorative, senza che venga decurtato il trattamento previsto.

La precisazione è contenuta nella circolare INPS 119/2013, in base alla quale la legge non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo della prestazione con eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo.

l’Istituto non provvederà ad operare alcuna riduzione dell’importo della prestazione in caso di rioccupazione.

La legge di riferimento è l’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, del dgs 92/2012. Prevede l’isopensione per i dipendenti di aziende con almeno 15 addetti a cui mancano al massimo quattro anni al raggiungimento della pensione (estesi a sette anni fino al 31 dicembre 2026), a fronte di un accordo sindacale nell’ambito di una procedura di incentivo all’esodo per risolvere eccedenze di personale.

Il lavoratore in esodo riceve una prestazione pari alla pensione maturata e l’azienda continua a versare i contributi. Lo strumento è interamente finanziato dall’azienda.

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Risposta di Barbara Weisz