Il collocamento a riposo per i dipendenti pubblici avviene a 65 anni se si è raggiunta l’anzianità contributiva. Nel caso dei dirigenti sanitari (ospedalieri) mi risulta sia possibile chiedere d rimanere in servizio per l’Art. 15-nonis del decreto legislativo del 30/12/1992 n. 502, modificato dall’ Art. 22 della legge del 4-10-2010, n.183. Il datore di lavoro può rifiutare la richiesta?
La manovra 2024 e il Milleproroghe hanno stabilito il diritto dei medici a chiedere il trattenimento in servizio, ma non obbligano l’amministrazione ad accettare la richiesta.
C’è una circolare del 2004 del Dipartimento per la Pubblica amministrazione (5/2024) che chiarisce l’esistenza di una discrezionalità da parte del datore di lavoro, determinata dal fatto che la permanenza al lavoro debba avvenire nell’interesse dell’amministrazione stessa.
C’è però anche un parere del 2021 sempre della Funzione Pubblica in base al quale si può accogliere la domanda di trattenimento in servizio in mancanza di criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale.
In pratica, si legge nel documento di prassi, resta necessario da parte dell’amministrazione effettuare «in concreto una ponderata valutazione in ordine alla funzionalità dell’utilizzo della deroga rispetto all’ottimale perseguimento degli obiettivi predeterminati dal legislatore, tenendo comunque conto delle reali esigenze organizzative della stessa amministrazione, del vincolo generale posto al numero dei dirigenti, nonché garantendo la parità di trattamento tra i richiedenti».
Ad esempio, il trattenimento in servizio non può aumentare il numero di dirigenti. Detto questo, le amministrazioni possono «accettare la richiesta di trattenimento in servizio senza aver preventivamente effettuato le dovute valutazioni in ordine al ricorrere dei presupposti sopra enunciati».
Si tratta di un parere che non riguarda il settore sanitario ma il settore pubblico. Tuttavia fornisce un orientamento applicabile a tutti i settori. Del resto, va in questa direzione anche la formulazione della norma per l’allungamento in servizio dei medici: in base al comma 164 bis della legge 132/2023, «le aziende del servizio sanitario nazionale possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari».
In ultima analisi, non è quindi previsto l’obbligo di accettare la domanda.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz