E’ corretto trovare in busta paga la voce “contributo differimento ferie”, con conseguente riduzione dello stipendio per ferie non godute per esigenze aziendali? Come e quando si possono recuperare queste somme pagate per questo tipo di contribuzione?
Il “contributo differimento ferie” in busta paga rappresenta una trattenuta applicata quando le ferie maturate non sono state godute entro l’anno di competenza o i termini di legge per il recupero delle ferie dell’anno precedente.
Il datore di lavoro ha tuttavia l’obbligo di assicurare il diritto alle ferie e di organizzare il lavoro in modo tale che i dipendenti possano usufruirne. A tal fine, avrebbe dovuto sollecitare il lavoratore a consumare il monte ferie arretrato concordandone i periodi di fruizione.
Se le ferie non sono state godute per esigenze aziendali, il datore di lavoro dovrebbe consentire al lavoratore di recuperare le ferie non godute in un periodo successivo, senza penalizzazioni economiche (oppure versare un’indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003).
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Di norma si applica previo accordo aziendale, per cui lei dovrebbe essere stato informato per tempo di tale procedura e delle conseguenze in busta paga.
Di norma, scaduto il termine dei 18 mesi entro cui bisogna godere delle ferie annuali, il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di versare la contribuzione previdenziale sulla retribuzione corrispondente alle ferie non godute. Il 30 giugno 2024 sono ad esempio scadute le ferie spettanti per il 2023.
Per agevolare la fruizione delle ferie è però possibile ricorrere al differimento del termine, stabilita per via contrattuale (collettiva nazionale o aziendale). Diversamente, la scadenza per gli obblighi contributivi resta fermo al 30 giugno.
Nei casi di differimento concordato delle ferie oltre i termini, comunque, nel momento in cui si fruiscono la trattenuta dovrebbe essere rimborsata in automatico, perchè si applicherà una minore trattenuta a compensazione del maggiore versamento.
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Se non dovesse succedere (ma è assai raro, dal momento che la gestione paghe è ormai sempre automatizzata grazie a software di calcolo che tengono conto della “storia” contributiva del lavoratore”), per recuperare le somme trattenute, il lavoratore deve richiedere per iscritto al datore di lavoro il recupero delle ferie non godute, indicando il periodo in cui intende usufruirne e facendo presente che il mancato godimento nei termini è legato ad esigenze aziendali (se ha delle precedenti comunicazione scritte che le negavano le ferie richieste per motivi aziendali, le alleghi a tale domanda).Eventualmente, controlli anche il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che le viene applicato: potrebbe prevedere specifiche modalità di recupero delle ferie non godute.
Se non dovessere il recupero delle somme trattenute o la fruizione delle ferie, consulti le rappresentanze sindacali (aziendali o territoriali) per ottenere supporto.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi