Nuova legge sullo Sport e inquadramento contrattuale

Risposta di Anna Fabi

Pubblicato 3 Luglio 2024
Aggiornato 25 Luglio 2024 08:28

Adriano chiede:

Lavoratore presso ASD con mansioni di pulizie/manutanzione, sino a giugno 2023 ricevevo compenso esentasse per 7500 euro annui ma in seguito a cambio direttivo e presidente mi si segnala che la mia figura non rientra tra quelle previste; chiedo pertanto con quale contratto devo essere inquadrato.

Fino al 30 giugno 2023, la legge consentiva ai collaboratori sportivi che svolgevano varie attività presso le ASD di ricevere compensi esentasse entro un certo limite. Tuttavia, con la riforma entrata in vigore il 1° luglio 2023, è stata ristretta la definizione delle figure che possono beneficiare di tali agevolazioni fiscali.

Di fatto, le mansioni di pulizia e manutenzione non rientrano più tra quelle esentasse. Per inquadrare correttamente la sua posizione lavorativa, oggi esistono diverse opzioni contrattuali. Ecco le principali alternative:

Contratto di lavoro subordinato

Questo contratto è adatto se il suo lavoro è caratterizzato da subordinazione, con orari prestabiliti, direttive specifiche e controllo diretto da parte del datore di lavoro. In questo contesto, quindi, può essere inquadrato con un contratto a tempo determinato o indeterminato, con le relative tutele previdenziali e assicurative.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile potrebbe essere quello per i servizi di pulizia o manutenzione, a seconda delle mansioni specifiche.

Contratto di lavoro autonomo occasionale

Se le prestazioni sono sporadiche e non continuative, il lavoro autonomo occasionale potrebbe essere una soluzione. Questo tipo di contratto prevede un limite massimo di 5.000 euro di compensi annui per non avere obblighi contributivi. Fino a 15mila c’è il solo obbligo di versamenti previdenziali, oltre tale soglia scatta anche l’imponibilità IRPEF.

Il reddito derivante da lavoro autonomo occasionale è soggetto a tassazione separata e il committente è tenuto ad applicare una ritenuta d’acconto del 20%.

Contratto di collaborazione Co.Co.Co.

Se la sua attività è continuativa ma non rientra nelle mansioni previste per i collaboratori sportivi, potrebbe essere inquadrato con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che prevede l’iscrizione alla Gestione Separata INPS con relativo versamento contributivo.

Le consiglio di verificare la soluzione più idonea rivolgendosi ad un consulente del lavoro per evitare errori e garantire la conformità alle normative vigenti.

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