Pensione con 15 anni di contributi: requisiti part-time

Risposta di Barbara Weisz

25 Giugno 2024 08:29

Marcello chiede:

Ai fini della pensione anticipata con terza deroga della Legge Amato, il lavoratore con contratto part-time verticale ciclico a tempo indeterminato di 20 ore settimanali, con periodo di sospensione dal lavoro non retribuita da metà giugno a metà settembre, è considerato discontinuo?

Ai fini della deroga Amato per la pensione, il part-time ciclico non rientra nel novero dei lavori discontinui. Tendenzialmente, sono ricompresi solo i lavoratori che hanno contratti a termine, agricoli o stagionali.

La norma prevede diverse ipotesi in cui il lavoratore può andare in pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, o comunque senza aver perfezionato il requisito dei 20 anni previsti per la pensione ordinaria.

La deroga relativa ai lavori discontinui prevede il seguente requisito: almeno 25 anni di anzianità assicurativa (la data che intercorre fra il primo contributo versato e la pensione) e almeno 10 anni, anche non consecutivi, con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992. Non rileva eventuale contribuzione diversa da quella obbligatoria.

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Vero è che la circolare INPS 16/2013 specifica che non si considerano discontinui i lavoratori che hanno meno di 52 settimane di contributi accreditati in considerazione del contratto che gli viene applicato e che i contratti part-time prevedono un numero di contributi inferiore, ma sono anche caratterizzati da continuità.

Dello stesso parere anche la Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 4442 del 23 febbraio 2018 ha confermato valido il rigetto della domanda di pensione quindicenni ad un lavoratore a tempo parziale: per la Suprema Corte, sono ammissibili solo le attività lavorative che non coprono l’intero anno solare, anche se part-time.

Per lo stesso principio, sono escluse le attività di lavoro domestico, a domicilio o a intermittenza prestate per l’intero anno seppur producendo meno di 52 setimane.

Fra l’altro, lei ha un contratto a tempo indeterminato, per cui a maggior ragione non mi pare che si possa considerare discontinuo. Per sicurezza le consiglierei comunque di rivolgersi direttamente all’INPS.

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Risposta di Barbara Weisz