I tagli all’importo della pensione di reversibilità sono applicati al superamento della soglia di reddito o c’è progressività? Con 26mila euro annui, l’assegno è decurtato subito del 25%?
La riduzione della pensione ai superstiti interviene al superamento del limite di reddito e si applica in termini assoluti, non per scaglioni. Quindi, per restare nell’esempio da lei proposto, se il reddito del titolare superstite è superiore a 26mila euro annui, scatta automaticamente il taglio del 25%, perché il tetto 2024 per non subire decurtazioni quest’anno è pari a 23.345,79 euro.
I riferimenti normativi sono due: l’articolo 13 della legge 636/1939 (che determina il diritto alla pensione di reversibilità) ed il comma 41 della legge 355/1995 (che regola il meccanismo della decurtazione).
In base al combinato delle due norme, il coniuge ha diritto al 60% della pensione del defunto, con la percentuale sale in presenza di figli a carico, ed un taglio della pensione di reversibilità nel caso in cui il coniuge abbia redditi propri (per esempio, un’altra pensione), senza tenere conto dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare (ad esempio figli a carico).
L’entità di questa riduzione, indicata nella tabella F della legge 335/1995, è la seguente:
- 25% con reddito del superstite superiore a tre volte il minimo (entro la soglia di 31.127,72 euro);
- 40% con reddito fra tre e cinque volte il minimo (entro 38.909,65 euro);
- 50% con reddito superiore a cinque volte il minimo (oltre 38.909,65 euro).
Esempio pratico. Ipotizziamo che l’assegno previdenziale del defunto fosse pari a 2.500 euro al mese; il coniuge senza figli avrebbe diritto a 1500 euro al mese (il 60%), se però ha un reddito superiore a tre volte il minimo (nel 2024, si tratta di circa 1.795 euro al mese), allora la pensione di reversibilità si riduce del 25% (si tolgono 375 euro), portandosi a 1.125 euro al mese.
Il meccanismo prosegue con lo stesso principio. Come vede, non si applica un taglio alla sola parte di reddito eccedente il massimale (criterio progressivo) ma sull’intero trattamento di reversibilità (secondo scaglioni di reddito).
In base ad una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 162/2022), il taglio non può superare il totale dei redditi aggiuntivi del beneficiario. In base a questo nuovo principio, negli anni scorsi l’INPS ha provveduto a ricalcolare le pensioni che erano state decurtate in misura eccessiva, mentre per le nuove prestazioni il calcolo si effettua automaticamente tenendo conto di questa condizione, che di fatto costituisce una base minima al di sotto della quale non si può scendere.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz