Nel contratto lavorativo part-time verticale, con giorni lavorativi da lunedì a mercoledì, se si certifica la malattia nei giorni non lavorativi ( ad esempio il giovedì e venerdì) si ha comunque diritto al pagamento dello stipendio?
Nel contratto part-time verticale, il lavoratore è impiegato solo in determinati giorni della settimana, ad esempio dal lunedì al mercoledì.
Quando si certifica una malattia nei giorni non lavorativi (ad esempio il giovedì e il venerdì), la normativa di riferimento – DLgs. 276/2003 (Legge Biagi)e DLgs. 81/2015 (Jobs Act) – l’indennità di malattia viene riconosciuta solo per i giorni in cui il lavoratore sarebbe stato effettivamente in servizio.
Di conseguenza, se la malattia viene certificata nei giorni non lavorabili in base al contratto (nel caso del part-time verticale, ad esempio dal giovedì al venerdì), non si ha diritto al pagamento dello stipendio per quei giorni.
Se la malattia è certificata in un periodo che comprende sia giorni lavorativi che non lavorativi, l’indennità viene calcolata solo per i giorni lavorativi. Ad esempio, se un lavoratore in part-time verticale lavora da lunedì a mercoledì e si ammala da lunedì a venerdì, non ha diritto all’indennità per giovedì e venerdì perché non sono giorni in cui avrebbe dovuto lavorare.
Ad ogni modo, per una corretta applicazione della normativa è fondamentale verificare eventuali disposizioni contenute nel contratto di lavoro individuale oppure accordi integrativi aziendali o territoriali: potrebbero contenere clausole migliorative rispetto alla disciplina nazionale.
Fondamentale consultare anche il CCNL applicato nel proprio settore. Di seguito, qualche esempio pratico.
- Il CCNL Turismo prevede spesso che l’indennità di malattia venga corrisposta anche per i giorni non lavorativi, purché la malattia sia continuativa e comprenda giorni lavorativi e non lavorativi.
- Nel CCNL Studi professionali possono esserci disposizioni che coprono i giorni di malattia anche se non lavorativi, a seconda delle specifiche clausole contrattuali e degli accordi aziendali.
- Il CCNL Commercio e Terziario generalmente si limita invece ai giorni di effettiva prestazione lavorativa.
- Anche nel CCNL Metalmeccanici il trattamento di malattia è solitamente riferito ai giorni lavorativi, ma alcuni accordi aziendali specifici potrebbero prevedere diversamente.
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Chiedi all'espertoRisposta di Anna Fabi