Ai fini della pensione, invalidità ordinaria e inabilità lavorativa sono due cose diverse? Sul mio verbale si parla di incapacità lavorativa di 2/3 senza percentuale. Non mi è chiaro per quali prestazioni agevolate serva il 74% o l’80% di invalidità e di quale tipo. Potete chiarirmi?
Le confermo che AOI e pensione di inabilità sono due cose diverse.
Il primo trattamento, ovvero l’Assegno Ordinario di Invalidità, è previsto dalla legge 222/1984 e spetta a persone con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo (quindi, pari ad almeno 2/3, come nel suo caso).
Ha validità triennale ma è rinnovabile.
Compatibile con l’attività lavorativa, con proporzionale riduzione dell’importo (calcolato sui contributi versati), al compimento dell’età per la pensione, viene trasformato automaticamente in pensione di vecchiaia.
L’assegno mensile di invalidità civile parziale, previsto dall’articolo 13 della legge 118/1971, spetta invece in presenza di una riduzione della capacità lavorativa tra il 74% e il 99%, ma richiede anche determinati requisiti di reddito.
Nel 2024, per avere diritto a questa prestazione bisogna avere un reddito inferiore a 5mila 725,46 euro. L’assegno mensile per invalidi civili spetta dai 18 ai 67 anni, dopo di ché si trasforma in assegno sociale.
NB: ci sono alcune forme di flessibilità in uscita che richiedono l’inabilità pari almeno al 74%, come l’APE Sociale e l’Opzione Donna, ma questo non significa che siano legate alla corresponsione di una delle sopra citate prestazioni: il riconoscimento della ridotta capacità lavorativa è il presupposto per la successiva richiesta delle varie prestazioni agevolate.
Le persone con invalidità dell‘80% hanno per esempio diritto alla pensione di vecchiaia prima dei 67 anni.
I requisiti anagrafici previsti da questa forma di pensione (dlgs 503/1992) sono di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini. Come ogni forma di pensione, è necessario farne richiesta all’INPS.
La pensione di inabilità lavorativa totale, infine, spetta con invalidità al 100%, che rientrano in determinati paletti di reddito (per il 2024, la soglia è pari a 19mila 461,12 euro).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz