L’agevolazione per usufruire prioritariamente dello smart working secondo la legge dl 105 30.06.2022 è riferita ai caregiver?
La legge 105/2022 a cui lei fa riferimento prevede la priorità nello smart working per i caregiver, oltre che per altre categorie di lavoratori (ad esempio, i genitori con figli fino a 12 anni o con figli disabili).
Per la precisione, il comma 4 dell’articolo 1 prevede il diritto di priorità nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile per i lavoratori dipendenti che utilizzano i seguenti permessi della legge 104:
- due ore al giorno fino al compimento dei 3 anni del bambino per i genitori di minori in condizioni di disabilità grave accertata,
- tre giorni al mese per i caregiver che assistono una persona con grave disabilità (coniugi, anche in unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, oppure in determinati casi fino a terzo grado.
Questa legge stabilisce una priorità nell’assegnazione dello smart working a queste categorie di lavoratori ma non il diritto ad ottenerlo indipendentemente dalle regole contrattuali vigenti in azienda. Questo diritto è terminato il 31 marzo 2024 per alcune tipologie di lavoratori.
La priorità nello smart working invece è una cosa diversa: il datore di lavoro può decidere se prevedere o meno il lavoro agile, e in che misura (in genere, vengono siglati appositi accordi aziendali). E’ nell’abito di queste regole che i caregiver hanno una priorità rispetto agli altri colleghi.
Nell’ipotesi in cui l’azienda non preveda in alcun modo lo smart working, evidentemente questa priorità non ha alcun valore.
Per completezza, le segnalo che il caregiver è così definito dalla legge (comma 255 legge 205/2017):
la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz