Detrazioni IRPEF e trattamenti di famiglia nel cedolino pensione: quali differenze?

Risposta di Anna Fabi

4 Luglio 2024 08:14

Felice chiede:

Le voci nel cedolino pensione “detrazioni fiscali IRPEF per coniuge a carico” e “trattamenti di famiglia per coniuge a carico” sono diverse e distinte? Se percepisco i “trattamenti di famiglia per coniuge a carico”, devo comunque fare domanda per ottenere le “detrazioni fiscali IRPEF per coniuge a carico”?

Le voci “detrazioni fiscali IRPEF per coniuge a carico” e i “trattamenti di famiglia per coniuge a carico” nel cedolino paga o pensione sono due benefici distinti e indipendenti l’uno dall’altro.

Chi ha diritto ad entrambe le agevolazioni, deve quindi fare domande separate proprio perché i due benefici sono differenti e richiedono documentazione e verifiche diverse.

Detrazioni fiscali IRPEF per coniuge a carico

Le detrazioni fiscali IRPEF per coniuge a carico sono riduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che spettano ai lavoratori e ai pensionati che hanno un coniuge fiscalmente a carico, diminuendo l’imposta lorda dovuta.

Requisiti: il coniuge deve avere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui (da innalzare a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni) e il richiedente deve essere fiscalmente residente in Italia. Possono essere a carico anche figli non rientranti nell’Assegno Unico e altri familiari conviventi.

Importo: L’importo delle detrazioni varia in base al reddito complessivo del pensionato  o lavoratore e diminuisce all’aumentare del reddito. La detrazione massima è di 800 euro annui, ma può variare in base a specifiche situazioni familiari.

Come si ottiene: per ottenere le detrazioni fiscali IRPEF, è necessario presentare una domanda al proprio ente pensionistico, di solito attraverso la compilazione di un modulo specifico, dichiarando i redditi del coniuge e la condizione di carico fiscale. Nel dettaglio, bisogna:

  • compilare il modulo di richiesta per le detrazioni fiscali,
  • dichiarare i redditi del coniuge e la condizione di carico fiscale,
  • inviare la domanda all’ente pensionistico di riferimento.

In caso di variazioni reddituali del coniuge a carico, dovrà darne comunicazione all’INPS tramite apposita funzione online sul sito INPS (www.inps.it) accedendo in area riservata MyINPS con le proprie credenziali, ad esempio con SPID (il servizio da usare è: “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”).

Analoga procedura per i dipendenti, che di norma compilano a cadenza periodica un modulo con tutti i dati familiari per il relativo trattamento fiscale in busta paga.

Trattamenti di famiglia per coniuge a carico

I trattamenti di famiglia per coniuge a carico sono invece integrazioni economiche aggiuntive alla pensione, riconosciute ai pensionati che hanno un coniuge e/o altri familiari fiscalmente a carico (possono essere inclusi anche figli, genitori, etc.). Il beneficio viene quindi erogato mensilmente assieme alla pensione, a chi ne ha diritto.

Requisiti: anche in questo caso, il coniuge deve avere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro annui (da innalzare a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni) ed il richiedente deve essere fiscalmente residente in Italia.

Importo: L’importo varia in base al numero dei familiari a carico e alla situazione economica del pensionato. Viene calcolato annualmente dall’INPS o dall’ente pensionistico di riferimento.

Come si ottiene: per ottenere i trattamenti di famiglia è necessario presentare una domanda all’INPS o al proprio ente pensionistico, allegando la documentazione richiesta per dimostrare la condizione di carico familiare. Nel dettaglio, bisogna:

  • compilare il modulo di richiesta dell’INPS o dell’ente pensionistico di riferimento,
  • allegare la documentazione che attesta la condizione di carico del coniuge,
  • inviare la domanda tramite i canali previsti (online, patronato, posta).

Per gli assegni al nucleo familiare (ANF), ad esempio, la domanda va presentata tutti gli anni, perché bisogna comunicare la situazione reddituale aggiornata, in base alla quale resta il diritto alla prestazione. Gli attuali massimali di reddito sono indicati nella Circolare n.65/2024.

Per assistenza nella compilazione delle domande, è possibile rivolgersi a un CAF o a un consulente del lavoro.

Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?

Chiedi all'esperto

Risposta di Anna Fabi