Assegno ordinario di invalidità ed assegno di invalidità civile fanno reddito ai fini ADI?
I trattamenti assistenziali percepiti in ragione della condizione della disabilità (pensioni, indennità o assegni per le minorazioni civili) non si conteggiano nella soglia massima di reddito per il diritto all’Assegno di Inclusione.
I requisiti reddituali per avere l’Assegno di Inclusione sono: ISEE fino a 9mila 360 euro e reddito familiare fino a 6mila euro moltiplicati per la scala di equivalenza (oppure 7mila 560 euro annui, sempre moltiplicati per la scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare sia interamente composto da ultra 67enni).
Ai fini dell’individuazione della soglia del reddito familiare, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e vanno sommati quelli in corso di godimento (che saranno rilevati nell’ISEE) fatta eccezione per quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Lo specifica l’INPS nella circolare 105/2023, che dettaglia procedure e requisiti per la domanda di ADI, spiegando che:
sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
L’Assegno Ordinario di Invalidità e l’assegno di invalidità civile (pensione di inabilità) sono entrambi definibili come trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, di conseguenza non rilevano ai fini del superamento della soglia reddituale ai fini ADI.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz