Un figlio invalido non convivente e privo di altri redditi se non l’assegno dovuto per legge, ha diritto alla reversibilità del genitore anche in presenza dell’altro superstite?
Il figlio disabile non ha diritto alla pensione di reversibilità se manca il requisito della convivenza, tuttavia il vero vincolo di legge è la dipendenza economica continuativa, ossia essere a carico del defunto. Per usare le parole della Cassazione (vedi Ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4727 ed ancor prima l’ordinanza n. 41548 del 27 dicembre 2021, ma ce ne sono molte simili, tutte analoghe), il requisito necessario è la “vivenza a carico“.
Se il figlio inabile era convivente con il deceduto ed a suo carico, in presenza di un coniuge superstite, l’altro genitore ha diritto ad una maggiorazione. La regola è che si aggiunge il 20% alla pensione di quest’ultimo.
In mancanza della convivenza, per la Cassazione è per lo meno necessario dimostrare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa e prevalente al mantenimento del figlio inabile.
In generale, i figli hanno diritto alla pensione ai superstiti se sono minorenni, studenti universitari (fino a 26 anni) oppure, indipendentemente dall’età, se inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
Nel vostro caso, però, il figlio inabile non ha il requisito della convivenza, di conseguenza manca uno dei presupposti per il trattamento di reversibilità. Si dovrebbe pertanto dimostrare la vivenza a carico per avere diritto alla reversibilità.
Per tutti i dettagli sul funzionamento della pensione di reversibilità, può consultare la circolare INPS 185/2015.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz