Gli esodati bancari possono essere assunti in aziende non concorrenti? Quali sono i limiti di reddito cumulabile? Rischiano di perdere l’assegno?
Gli esodati bancari non possono lavorare per aziende concorrenti.
L’articolo 11 del decreto 158/2000, che istituisce il Fondo erogatore delle prestazioni e contiene i relativi regolamenti, prevede esplicitamente l’incompatibilità dell’assegno di sostegno al reddito con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti del settore finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
Nel caso in cui questo succeda, il lavoratore esodato decade dalla prestazione, quindi non percepisce più l’assegno di sostegno al reddito e nemmeno i contributi figurativi.
La prestazione è invece cumulabile con redditi da lavoro se l’attività lavorativa non viene prestata verso soggetti concorrenti. In questo caso, ci sono comunque dei vincoli precisi:
- il reddito da lavoro dipendente non può superare l’ultima retribuzione mensile percepita;
- il reddito da lavoro autonomo è cumulabile per un importo pari al trattamento minimo del fondo pensione (598,61 euro per l’anno 2024) e per il 50% eccedente lo stesso trattamento minimo (quindi, 989 euro lordi).
Se si superano i tetti di reddito sopra descritti, l’assegno viene ridotto ma non si perde.
Quindi, per rispondere con completezza alla sua domanda: la prestazione degli esodati bancari è compatibile con redditi da lavoro solo presso aziende non concorrenti.
E’ però fondamentale effettuare tutte le comunicazioni (all’ex datore di lavoro e al Fondo): in caso contrario, la prestazione si perde.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz