Con la Quota 103, dal 2024 non c’è soltanto un tetto di basso alla pensione che viene erogata fino al compimento dei 67 anni ma anche un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno: tale seconda penalizzazione resta anche dopo i 67 anni oppure con l’età per la pensione di vecchiaia viene ricalcolato l’assegno con il sistema misto?
Il ricalcolo contributivo dell’assegno per chi sceglie la Quota 103 avendo maturato il diritto dal 2024 è definitivo. Il tetto massimo di pensione pari a quattro volte il minimo, invece, è previsto solo fino ai 67 anni.
Queste regole si applicano a coloro che maturano i requisiti (63 anni di età e 41 anni di contributi) per andare in pensione con la Quota 103 a partire da gennaio 2024.
Chi invece li matura entro fine 2023, anche se poi decide di andare in pensione più tardi, applica le regole dello scorso anno, che non prevedevano il ricalcolo contributivo dell’assegno per la Quota 103 (pensione anticipata flessibile), e avevano un tetto pari a cinque volte il minimo fino all’età della pensione di vecchiaia.
Quindi, le regole sono le seguenti:
- chi matura il diritto alla Quota 103 nel 2024, se decide di utilizzarla accetta per sempre il ricalcolo contributivo della pensione, con un tetto dell’assegno pari a quattro volte il minimo fino ai 67 anni (ossia 2.271,76 euro lordi al mese);
- chi raggiunge i requisiti entro la fine del 2023, anche se va in pensione con la Quota 103 negli anni successivi, avrà la pensione calcolata con il sistema misto, e il limite dell’assegno fino ai 67 anni è pari a cinque volte il minimo (nel 2023 il tetto è pari a 2.839,70 euro lordi al mese).
In entrambi i casi, l raggiungimento dell’età della pensione di vecchiaia si ottiene l’intero importo della pensione maturata, nel frattempo rivalutatosi. Ma il sistema di calcolo resta quello applicato al momento dell’uscita con Quota 103.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz