Al fine dell’ ottenimento del congedo biennale, posso spostare la residenza della persona da accudire (mio padre) presso la mia abitazione? Inoltre, lui stesso può mantenere attivo anche il contratto di affitto della casa in cui tutt’ora sta vivendo?
Mi sembra che la strada da lei indicata sia percorribile. La normativa di riferimento è l’articolo 42 del dlgs 151/2021, in base al quale oltre al grado di parentela è necessario anche avere il requisito della convivenza.
Tanto il caregiver quanto il congiunto accudito possono spostare la residenza presso l’altro, anche mantenendo altra abitazione in affitto, a meno che il contratto non preveda clausole specifiche (per esempio, se è un affitto prima casa).
La cosa importante è che la persona che prende il congedo biennale risieda con il parente da accudire oppure che abbia la cosiddetta dimora temporanea, alternativa praticabile per un solo anno ma consente di non cambiare subito la residenza.
La norma richiede soltanto che il parente (coniuge anche in unione civile, convivente di fatto, genitori, figli, fratelli e sorelle, parenti o affini entro il terzo grado) debba essere convivente con il caregiver. Quindi, nel caso da lei proposto, se suo padre sposta la residenza presso la sua, sussistono le condizioni per il congedo biennale caregiver.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz