Volevo chiedervi se durante il congedo straordinario fruito per mio figlio mi spetta l’esonero contributivo del 7% a partire da luglio, in quanto non mi è stato pagato in busta paga nonostante il mio reddito annuale non superi i 15.000 euro. Ho letto che per alcune categorie che hanno la contribuzione figurativa non spetta. Non ho letto niente, invece, in merito a chi fruisce del congedo straordinario e dei 3 giorni di permesso relativi alla Legge 104 3 comma 3.
Il taglio del cuneo fiscale non spetta in relazione alla contribuzione figurativa. Le norme che lo introducono (la Manovra 2023 e il Decreto Lavoro 48/2023) prevedono esplicitamente che l’esonero parziale della ritenuta INPS sia applichi alla quota di contributi a carico del lavoratore.
Significa che sono automaticamente esclusi i contributi figurativi, che invece sono a carico della gestione previdenziale di competenza.
L’esonero contributivo, come infatti si legge nell’articolo 39 del Dl 48/2023, si applica:
sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
La formulazione esclude pertanto la possibilità di applicarlo a tipologie di contribuzione, come quella figurativa, che non prevedono quote a carico del lavoratore.
I congedi e permessi 104 previsti per assistere familiari in condizioni di gravità sono coperti da contribuzione figurativa. Questo vale sia per il congedo straordinario di due anni, sia per i tre giorni di permesso mensili.
Significa che in nessuno di questi due casi si può applicare lo sgravio contributivo in busta paga, perché non c’è alcuna quota a carico del lavoratore.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz