Sono titolare di Assegno Ordinario di Invalidità ma continuo a lavorare. A fine carriera, saranno valorizzati per la pensione anche i contributi su cui era già stato quantificato l’AOI?
Soltanto gli anni in cui il lavoratore ha percepito esclusivamente la prestazione di invalidità vengono conteggiati ai soli fini del diritto e non per la misura della pensione, mentre rilevano se nel frattempo si lavorava.
La regola non prevede un ricalcolo dei periodi antecedenti all’assegno ordinario di invalidità, né una diversa valorizzazione dei contributi versati mentre si percepisce la prestazione.
Al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, l’assegno ordinario di invalidità AOI viene convertito in pensione ma con una tutela in più: la prestazione erogata non potrà comunque essere inferiore all’importo dell’assegno di invalidità che si prendeva in precedenza.
In base all’articolo 1, comma 10, della legge 222/1984:
Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.
A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
Gli anni in cui prosegue anche l’attività lavorativa, risultano infatti coperti da contribuzione piena, valida pertanto anche ai fini del calcolo della pensione. Sull’intero montante contributivo si applicherà dunque il coefficiente di rivalutazione spettante, senza particolari eccezioni.
Non cambia neppure il coefficiente di trasformazione anagrafico: quando raggiungerà l’età pensionabile (attualmente pari a 67 anni), l’assegno di invalidità si trasformerà in pensione e la prestazione sarà calcolata in base ai contributivi effettivamente versati.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz