Vorrei un chiarimento rispetto a possibili effetti della sentenza della Corte Costituzionale 234/2022 (G. U. 30/11/2022 n. 48) rispetto alla Circolare INPS n.117 del 9/08/2019, in materia di Pensione anticipata Quota 100. Un rapporto di collaborazione instaurato dopo il compimento dei 67 anni di età rischia di causare, a chi è già in pensione con la Quota 100, la sospensione del trattamento di quiescenza?
La sentenza della Corte Costituzionale 234/2022 riguarda la compatibilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro flessibile o a chiamata (non classificabile come lavoro autonomo) prodotti nel periodo in cui non è ancora stata maturata la pensione di vecchiaia.
La circolare INPS n.117 del 9/08/2019 dettaglia le tipologie di prestazioni incluse o escluse dalla regola sulla compatibilità in base alla norma primaria (articolo 14 del decreto legge 4/2019), in base alla quale il trattamento – dal primo giorno di decorrenza fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia – non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
Un rapporto di collaborazione instaurato dopo il compimento dei 67 anni non mette a rischio la corresponsione della pensione Quota 100 se si hanno i 20 anni di contributi necessari per la pensione di vecchiaia.
Nel suo caso, l’aspetto rilevante è l’aver superato o meno l’età per la pensione di vecchiaia, perché il divieto di cumulo si applica prima.
- Se lei ha non soltanto 67 anni di età ma anche 20 anni di contributi, allora può cumulare il reddito da lavoro con la sua pensione senza rischi.
- Se non ha ancora maturato il requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi), la sua prestazione è compatibile se ricade nel reddito occasionale da lavoro autonomo, nel limite di 5mila euro lordi annui.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz