I pensionati con figli a carico residenti all’estero ma con residenza fiscale in Italia, non hanno diritto all’Assegno unico, alle detrazioni e agli assegni familiari per i figli?
Il requisito della residenza in Italia è per il richiedente dell’Assegno unico che, in base al dlgs 230/2021, «al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio», deve essere cittadino italiano o europeo o titolare di permesso di soggiorno (ci sono diverse casistiche previste), residente e domiciliato in Italia e soggetto IRPEF.
Se il figlio è a carico e fa parte del nucleo ISEE, c’è poi il diritto all’Assegno unico e, dopo i 21 anni, alle detrazioni IRPEF.
Il fatto che il figlio maggiorenne non conviva con i genitori non impedisce che rientri comunque nel loro nucleo ISEE. Quindi, se pur vivendo all’estero, è ancora fiscalmente a vostro carico ed è ancora nel vostro ISEE, allora avete diritto agli sgravi di legge se siete residenti in Italia. Nel vostro caso, spetterebbe l’Assegno unico fino a 18 o a 21 anni, a patto – lo ripetiamo – che voi abbiate la residenza in Italia.
Dopo i 21 anni, per i figli maggiorenni fiscalmente a carico, siccome non c’è più l’Assegno unico, si può tornare ad applicare la detrazione per figli a carico se il reddito del figlio non supera i 4mila euro fino a 24 anni, e i 2mila 840,51 euro dai 24 ai 26 anni.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz