Lavoro part-time (25 ore) all’estero per un’autorità di regolazione e sono risultata vincitrice di un concorso pubblico in un Ministero in Italia. Posso utilizzare il congedo parentale da richiedere al ministero e continuare a svolgere la professione all’estero?
Il congedo parentale non è compatibile con alcuna forma di lavoro dipendente.
L’unica accezione è rappresentata dalla presenza di due contratti part-time: in questo caso, come possono coesistere i due rapporti di lavoro dipendente, possono anche essere utilizzati in entrambi i casi i congedi spettanti.
Ma l’ipotesi da lei formulata è diversa. Ed è esplicitamente esclusa dalla circolare INPS 62/2010:
il congedo parentale risponde alla precipua funzione di assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino e non può, quindi, essere utilizzato dal lavoratore stesso per intraprendere una nuova attività lavorativa che, ove consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare verso la quale il beneficio in esame è orientato.
Il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’INPS l’indennità indebitamente percepita (art. 22 del d.p.r. 1026/1976).
Il fatto che l’attività lavorativa fosse già stata svolta precedentemente, come nel suo caso, non mi pare sia rilevante.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz