Ho un monte ore di ferie maturate e non godute prima dell’inizio del Congedo straordinario retribuito. Nella busta paga, i permessi orari ROL sono stati azzerati e le ferie congelate e non pagate: è giusto così?
I permessi non goduti dovrebbero essere pagati o comunque fruiti in modo alternativo: ogni singolo CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) prevede termini precisi entro i quali bisogna fruire oppure pagare i permessi orari ROL (Riduzione Orario di Lavoro): può essere il 31 dicembre o il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione.
Dopo tale scadenza, i ROL non vengono più indicati nella busta paga ma vengono comunque cumulati in qualche modo alle ferie oppure monetizzati. Le consiglio quindi di verificare se il datore di lavoro non le abbia versato nel cedolino paga la somma corrispondente (che di norma, trascorso il tempo di legge, risultano comunque azzerate in busta paga).
Di norma, è prevista una indennità sostitutiva calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione. Il versamento dell’importo corrispondente al compenso per ROL non goduto dovrebbe pertanto essere sommato alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza.
A meno che non sia previsto diversamente dal contratto collettivo di lavoro che è applicato, ma comunque non mi pare che possano essere cancellati senza una corrispondente compensazione.
Un utile documento di prassi può essere rappresentato dall’interpello del ministero del Lavoro 21/2011, in base al quale le ferie e i permessi retribuiti Legge 104 non sono interscambiabili perché sono istituti di diversa natura.
Le ferie, così come i permessi orari, sono una cosa diversa dal congedo, quindi non sovrapponibili. Tuttavia non maturano durante il congedo biennale (previsto dal D.Lgs. n. 151/2001 nei casi in cui si assistono familiari conviventi con il riconoscimento dei requisiti della Legge 104/1992).
Per quanto riguarda le ferie, pertanto, mi pare che l’interpretazione del datore di lavoro sia corretta. Per legge, le ferie non sono monetizzabili ma vanno godute (articolo 5, comma 8, legge 95/2012). Nel suo caso, c’è probabilmente l’impossibilità di utilizzarle a causa del congedo retribuito, motivo non ascrivibile ad una mancanza del datore di lavoro.
Di conseguenza, è corretto che il datore di lavoro le abbia congelate, in modo tale da consentirle poi di utilizzare quelle eventualmente arretrate al termine del congedo, senza però una ulteriore maturazione durante il congedo biennale, che per legge non è previsto.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz