La nuova Quota 41 sembra penalizzante rispetto a quella attuale, per i precoci invalidi ad esempio, senza limiti di età: le due formule coesisteranno oppure la nuova Quota 41 sostituirà quella attuale?
La ringrazio per la domanda, che consente di fare chiarezza su un punto che, invece, in effetti potrebbe creare confusione in vista della riforma pensioni che sarà definita entro in 2024 con alcune anticipazioni già nella Manovra 2023.
La nuova Quota 41 di cui si parla non andrebbe in alcun modo a toccare l’attuale possibilità di andare in pensione con 41 anni senza limiti di età riservata ai lavoratori precoci (la cosiddetta Pensione Precoci). Le attuali forme di pensione anticipata che sono per legge strutturali non sono in discussione.
La nuova quota di cui si parla sarebbe invece una sorta di revisione della Quota 102. Quest’ultima forma di flessibilità in uscita è prevista al momento solo per chi compie 64 anni e matura 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022.
L’ipotesi è di alzare il requisito contributivo a 41 anni, abbassando invece quello di età a 61, mantenendo quindi la somma dei due elementi a 102. Non si escludono diverse modulazioni, sempre mantenendo il requisito contributivo a 41 anni, ma alzando quello anagrafico a 62 o 63 anni (in questo caso, sarebbe una sorta di quota 103 o 104).
Quale che sia la soluzione che alla fine verrà trovata e inserita in Manovra e/o in Riforma, il punto è che non riguarda l’attuale Quota 41 per i precoci senza limite di età che è una forma strutturale di pensione anticipata (non una misura sperimentale).
Riguarda quattro categorie di lavoratori:
- disoccupati senza più NASPI o altra indennità spettante;
- caregiver di coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave;
- invalidi civili dal 74%;
- addetti a mansioni usuranti o gravose (specificate dalla legge 67/2011 più quelle indicate nella Legge di Bilancio 2017) svolte per 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa
Questi lavoratori, se iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), o alle sue forme sostitutive, con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e 12 mesi di contribuzione effettiva prima del compimento dei 19 anni possono ritirarsi con la Quota 41 al raggiungimento di 41 anni di contribuzione, a prescindere dal requisito anagrafico.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz