Per i pensionati che avevano già un pignoramento in corso prima delle nuova soglia di impignorabilità sul ricalcolo della rata di trattenuta?
Per un pignoramento già in corso, la nuova soglia di impignorabilità di mille euro per il calcolo della trattenuta sulla pensione non rileva.
La soglia del minimo vitale per i pensionati è stata innalzata dal Decreto Aiuti bis (articolo 21-bis del decreto 115/2022):
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Non c’è dunque nessun riferimento alla retroattività, che invece dovrebbe essere esplicitata per poter essere applicabile.
In realtà, non possiamo escludere che arrivino interpretazioni più estensive, con documenti di prassi che applichino la retroattività come opzione più favorevole al contribuente (mentre non si può mai restringere il campo applicativo di una legge con un provvedimento di prassi restrittivo)
Tuttavia, nei pignoramenti non si procede di norma la ricalcolo perché la legge non è retroattiva. Per cui, al momento questa possibilità non è ammessa, in base al dettato legislativo: la nuova soglia vale solo per i pignoramenti successivi al 22 settembre, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti bis.
Nel suo caso, il pignoramento era già in atto, di conseguenza non si procede la ricalcolo.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz