Percepisco sia la pensione Enasarco sia quella INPS. Avendo un debito con l’Agenzia delle Entrate, in caso di pignoramento la trattenuta si calcolerebbe sulla somma delle due prestazioni oppure sul quinto pensione di quella di importo più alto? In accredito bancario entrano entrambe (non ho altri introiti).
La legge che disciplina il pignoramento della pensione è l’articolo 545 del Codice di procedura civile, modificato dal Decreto Aiuti bis. La regola è la seguente:
- il limite massimo pignorabile è pari alla soglia di mille euro,
- la quota eccedente è pignorabile applicando una trattenuta del quinto di quanto percepito.
In base alla finalità della norma, si applica lo stesso meccanismo anche nel caso in cui le pensioni siano due, ossia:
- si sommano le due pensioni,
- si toglie il minimo impignorabile di mille euro,
- sulla somma rimanente di applica la trattenuta del quinto.
Se entrambe le pensioni sono inferiori a mille euro, allora una sarà del tutto impignorabile e sull’altra bisognerà prima calcolare la parte in eccesso rispetto alla somma che serve per arrivare ai mille euro e poi, sulla cifra rimanente, si potrà pignorare un quinto.
=> Ricorso per pignoramento pensione oltre soglia
Le faccio un esempio: le lei percepisce due pensioni da 800 euro ciascuna, la prima è impignorabile mentre sulla seconda si può pignorare un quinto di 600 euro, perché bisogna considerare impignorabili i 200 euro che mancano per raggiungere il minimo vitale impignorabile di mille euro).
In pratica, la norma è sempre la stessa ma è aumentata la soglia oggi considerata come minimo vitale (mille euro).
Per quanto riguarda i debiti con l’Agenzia delle Entrate, per completezza di informazioni le aggiungo un tassello: se il pignoramento riguarda stipendi, salario o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione i seguenti limiti:
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
In ogni caso, trattandosi di una casistica particolare (doppia pensione erogata da gestioni previdenziali afferenti a due enti diversi), il consiglio è sempre quello di chiedere a un esperto specializzato in materia, dal momento che in questa sede possiamo soltanto fornire un parere di massima.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz