Vivo in Francia con contratto lavorativo, iscritta all’AIRE e con laurea conseguita in Italia. Ho una proposta con la filiale italiana della mia azienda, da aprile 2023. Qualora terminassi il mio contratto in Francia a fine febbraio, mi sarebbero riconosciuti i benefici fiscali del lavoratore impatriato? Mi è parso di capire che, in alcuni casi, è stato rifiutato perché il ritorno in Italia non è stato riconosciuto per motivi professionali.
Per fruire del regime fiscale agevolato riservato ai lavoratori impatriati, la discriminante non è la motivazione del ritorno in Italia ma il Paese in cui di fatto si svolge prevalentemente l’attività lavorativa. Del resto, la ratio della misura (introdotta dall’articolo 16, comma 1 del Dlgs n. 147/2015) è proprio quella di favorire il rientro in Italia di talenti trasferitisi all’estero e che “producono” fuori dai confini nazionali.
In base a quel che scrive, lei ha tutti i requisiti per chiedere l’agevolazione prevista dal dlgs 147/2015 (articolo 16, comma 1), che sono i seguenti:
- il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento,
- ci si impegna a risiedere in Italia per almeno due anni,
- l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Nel suo caso, ci sono tutti i presupposti, quindi se lei si impegna a restare in Italia per almeno due anni ed il suo imponibile, per il 2023 e per i quattro anni successivi, è tassato in Italia, potrà fruire per cinque anni d’imposta del regime agevolato:
- pari al 30% dell’ammontare effettivo,
- pari al 10% se ci si trasferisce in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Il regime agevolato, reso strutturale dalla Legge di Bilancio, è applicabile tanto al reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) quanto a quello di lavoro autonomo.
Sono previste anche ulteriori agevolazioni in casi particolari: i benefici fiscali si applicano per altri cinque periodi d’imposta con almeno un figlio minorenne o a carico oppure se si compra casa dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti; in questi ulteriori cinque anni, però, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% oppure del 10% con almeno tre figli minorenni o a carico.
Il trattamento agevolato vale anche per i redditi d’impresa prodotti da impatriati che avviano l’attività in Italia (ad esclusione degli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato nella misura del 50% più un contributo dello 0,5% dell’imponibile) e per gli iscritti AIRE purché, nei due periodi d’imposta precedenti, abbiano risieduto in uno Stato con cui l’Italia ha siglato una convenzione contro le doppie imposizioni.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz