Ho quasi 62 anni e 36 anni di contributi versati come lavoro dipendente e, ai fini pensionistici, mi sarebbe utile recuperare tre anni (1986-1988) svolti come socio amministratore di una società snc (sono in possesso di visura camerale con indicazione del ruolo svolto e dei vecchi 740). Ho fatto domanda di riscatto (articolo 51 comma 2 della legge n. 488/99): l’iter che ho intrapreso è corretto? In attesa di risposta INPS devo iscrivermi alla gestione separata?
Mi pare che la procedura da lei intrapresa sia corretta. L’unica dubbio riguarda semmai la motivazione del riscatto: lei lo ha infatti chiesto in base all’articolo 51 della legge 488/1999, fattispecie che riguarda le collaborazioni coordinate e continuative precedenti al 1996. Ed il suo ruolo di socio amministratore è compatibile con questa casistica.
Possono essere riscattati fino ad un massimo di 5 anni di attività svolta prima del 1° gennaio 1996 per collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che non risulti già versata altra contribuzione per iscrizione ad altra forma di assicurazione previdenziale. La cosa fondamentale è dunque che nel periodi in questione (1986-1988) lei avesse un rapporto di collaborazione e che fosse scoperto da contribuzione.
L’altro requisito è l’iscrizione alla gestione separata INPS. Se lei ha fatto domanda di riscatto prima di iscriversi, questo requisito verrebbe meno e pertanto sarebbe un ostacolo al buon esito della domanda INPS. Provi dunque ad iscriversi alla gestione separata (deve risultare accreditato almeno un versamento mensile) e soltanto dopo provi a riformulare richiesta di riscatto dei periodi come socio amministratore scoperti da contribuzione ai fini della pensione.
I periodi riscattati saranno utili ai fini del diritto e della misura della prestazioni pensionistiche, da liquidare con il sistema contributivo a carico della gestione separata.
Per quanto riguarda l’onere di riscatto da pagare, infine, ricordiamo che l’importo varia in base ad una serie di parametri legati alla situazione contributiva dell’interessato. La Circolare applicativa INPS con tutte le regole del caso è la n.117 del 2002.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz