Percepisco la pensione di invalidità. Mi è stata offerta l’opportunità di fornire una prestazione occasionale di lavoro. Tale prestazione può revocare la mia pensione di invalidità? Come funziona?
Il punto di partenza è la differenza tra pensione di inabilità legata ad invalidità civile (regolata dalla legge 118/1971 e incompatibile con attività di lavoro che produce reddito annuo superiore a 4.931,00 euro) e assegno di inabilità previdenziale (il cui riferimento normativa è la legge 222/1984, che non esclude l’attività di lavoro in corso di prestazione).
La differenza principale è che con l’Assegno ordinario di invalidità (fissata a 2/3) ex lege 222/1984 si può comunque continuare a lavorare, a certe condizioni, mentre con la pensione di invalidità al 100% è vietato.
L’Assegno ordinario di Invalidità (AOI) è incompatibile con indennità di mobilità (opzione del trattamento più favorevole), trattamenti di disoccupazione, rendite vitalizie INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale, provvidenze per invalidità civile se riferite alla stessa causa ma permette di cumulare reddito da lavoro.
In tal caso, il datore di lavoro applica eventualmente una trattenuta in busta paga (dal 25% al 50% del trattamento di invalidità) in base al reddito annuo.
La pensione di inabilità lavorativa (invalidità civile) richiede invece come requisito l’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, in via permanente.
Tra i requisiti dell’assegno mensile di assistenza ci sarebbe il mancato svolgimento di attività lavorativa (art. 12 ter decreto-legge 146/2021, convertito in legge con modificazione 215/2021), con un diritto che però non si perde se la prestazione lavorativa produce un reddito annuale non superiore a 4.931 euro. Spetta agli invalidi parziali con riduzione della capacità lavorativa tra il 74 e il 99% e, dopo i 67 anni, si trasforma in pensione di vecchiaia.
Nel suo caso, è quindi da valutare a quale pensione di invalidità di riferisce: se si tratta di un trattamento civile a seguito di accertamento dell’inabilità al lavoro allora non c’è compatibilità, mentre se si tratta di una pensione di invalidità legata ad una ridotta capacità lavorativa (2/3) allora si può cumulare.
In base alla percentuale di invalidità sono previsti diversi benefici e prestazioni economiche, tra cui:
- Indennità di accompagnamento: per invalidità al 100%.
- Pensione di inabilità: per invalidità al 100% e reddito inferiore a determinate soglie.
- Assegno mensile di invalidità civile: per invalidità dal 74% al 99% e reddito sotto soglia.
- Esenzione ticket sanitario: per invalidità superiore al 67%.
- Collocamento mirato di categorie protette: per invalidità al 46%.
- Agevolazioni lavorative: per invalidità superiore al 33%.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz