Nell’ISEE non viene incluso né il nominativo né i redditi del genitore “divorziato” e/o del “compagno” p/madre dei minori. Siccome l’INPS erogherà l’Assegno Unico a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (quindi anche all’altro genitore che non figura nell’ISEE), nella DSU deve essere riportato anche il nome ed i redditi dell’altro genitore? Oppure i redditi dell’altro genitore devono essere inseriti solo se questi richiederà il suo 50%? Il primo genitore richiedente può chiedere il 100% anche dichiarando solo il suo reddito/suoi averi?
Le regole per i divorziati o del genitore non sposato sono quelle che si utilizzano normalmente per l’ISEE ordinario o per l’ISEE minorenni. Ci sono a questo proposito specifiche indicazioni sul portale INPS dedicato all’Assegno unico. Nella DSU vanno quindi inseriti tutti i redditi del nucleo familiare.
La compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica (che serve per avere l’ISEE) è del tutto indipendente rispetto alla domanda di Assegno unico. Ed anche la scelta sulla ripartizione del sussidio (al 50% tra i due genitori o al 100% al solo richiedente) è slegata dal reddito del nucleo familiare, che serve invece a quantificarne l’importo complessivo e che si calcola in base ai consueti criteri ISEE.
Senza l’indicatore, si otterrà comunque il sussidio, seppur in misura minima.
Le regole sulla compilazione dell’ISEE sono quindi le stesse di sempre. Anche se chi compila, magari per la prima volta, lo sta facendo ai fini dell’Assegno Unico. L’Indicatore è unico e serve anche per altre prestazioni.
Per ottenere un importo congruo di Assegno unico si presenta l’ISEE minorenni o l’ISEE ordinario, a seconda delle casistiche: per i genitori separati o divorziati non conventi fra loro bisogna presentare l’ISEE ordinario, e la componente aggiuntiva relativa al genitore non convivente.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz