Avendo i requisiti per entrambe le opzioni di pensione anticipata con Quota 100 e Quota 102, ai fini del calcolo pensionistico vorrei sapere se ci sono differenze. Inoltre, volendo fare domanda a giugno 2022 e pormi in quiescenza dal 1° settembre 2023 (sono un dipendente pubblico), mi chiedo se con la riforma pensioni in arrivo, se si dovesse passare per tutti al contributivo puro, potrei subire penalizzazioni o se mi spetterebbe comunque il calcolo misto.
La ringrazio per la domanda, che consente di sottolineare un aspetto importante, sul quale potrebbero esserci confusioni. Sia il diritto alla Quota 100 sia quello alla Quota 102 si cristallizzano, nel senso che queste opzioni di pensione agevolata continuano a poter essere utilizzate da chi ne ha maturato il diritto nei termini previsti.
Quindi, avendo lei già il requisito per entrambe le formule, potrà eventualmente esercitarne il diritto in qualsiasi momento (ad esempio, per andare in pensione nel settembre 2023). Né ci sono differenze nel calcolo dell’assegno: in entrambi i casi non c’è ricalcolo contributivo e quindi chi rientra nel sistema misto non perde nulla.
Per quanto riguarda la riforma pensioni in arrivo, con ogni probabilità prevedrà ulteriori forme di flessibilità in uscita, che consentano di ritirarsi prima dell’età per la pensione di vecchiaia o per il requisito della pensione anticipata.
Pur introducendo forme di pensione agevolata con un ricalcolo contributivo, non potranno mutare le condizioni previste per chi si ritirerà con la pensione Quota 102, ad esempio. Chi ha già maturato il requisito (come nel suo caso), non si subisce nessuna penalizzazione in virtù della sopra citata cristallizzazione del diritto.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz