Pensioni 2022: ricongiunzione contributi per la Quota 102

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 29 Ottobre 2021
Aggiornato 13 Dicembre 2022 08:55

Antonio chiede:

Sono un dirigente medico in servizio presso struttura ospedaliera, con versamenti (Quota A) EMPAM dal 1982. Posso ricongiungerli a quelli INPS versati prima, maturati come dipendente ospedaliero, ai fini del raggiungimento  dei 38 anni di contribuzione per la pensione con Quota 102?

In base a quel che scrive, ha già maturato i 38 anni di contribuzione avendo versato contributi dal 1982. In ogni caso, le confermo che per raggiungere il requisito contributivo della pensione anticipata con la nuova Quota 102, lei può utilizzare non solo la ricongiunzione dei contributi, ma anche la totalizzazione o il cumulo.

La norma della Legge di Bilancio 2022, che istituisce questa forma di pensione a 64 anni con 38 anni di contributi, sostanzialmente modifica l’articolo 14 del dl 4/2019, che aveva istituito la Quota 100, sostituendo tale strumento con la Quota 102 dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2022. L’unica differenza è che aumenta di due anni il requisito anagrafico, che passa da 62 anni a 64 anni.

Tutte le altre regole sul raggiungimento del requisito contributivo restano invariate, di conseguenza anche la possibilità di ricongiungere, totalizzare o cumulare contributi versati presso gestioni diverse. Molto in sintesi:

  • la ricongiunzione è un istituto oneroso, quindi si paga una quota che serve ad armonizzare le regole previdenziali dei diversi istituti in cui sono versati i contributi, ma poi la pensione viene erogata dall’unico ente presso il quale si sceglie di ricongiungere i versamenti, con le relative regole di calcolo;
  • totalizzazione e cumulo sono gratuiti, si usano per contributi coincidenti o meno e la differenza è che la pensione finale viene calcolata “pro quota” in base alle diverse regole delle gestioni coinvolte.

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Risposta di Barbara Weisz