Sono un lavoratore precoce e percepisco una piccola pensione di invalidità INAIL (pari al 16%, che non credo faccia parte dell’AOI dell’INPS) per un incidente stradale in itinere: se l’azienda dovesse lasciarmi a casa – con licenziamento collettivo e risoluzione consensuale (legge 604 del 56) – potrei comunque beneficiare della Quota 41 riservata ai Precoci, una volta che avrò raggiunto i requisiti (dopo la NASpI ed i tre mesi da disoccupazione).
Mi pare che la sua situazione sia del tutto compatibile con la pensione anticipata dei lavoratori precoci, che si raggiunge con 41 anni di contributi, di cui 12 mesi versati prima del compimento dei 19 anni di età, se ricadenti in alcune precise categorie.
Fra le quali sono compresi i lavoratori disoccupati, che abbiano preso involontariamente il lavoro e abbiano terminato da almeno tre mesi di percepire il sussidio di disoccupazione NASpI. Quindi, non solo l’eventuale procedura di licenziamento collettivo non le preclude questa possibilità, ma è anzi ricompresa nella casistica che dà diritto alla Quota 41.
Il riferimento normativo è la legge 232/2016, commi 199 e seguenti. Ci sono ulteriori dettagli nel regolamento contenuto nel DPCM 87/2017. Non mi pare che ci siano nemmeno preclusioni di compatibilità con l’assegno di invalidità INAIL.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz