Sono un lavoratore precoce con 37 anni di contributi e 59 di età, vorrei accedere al congedo straordinario di 2 anni per assistere mia madre ultra 80 enne con disabilità grave, che però si trova in altra città. L’INPS mi dice che dovrei spostare obbligatoriamente la residenza a casa di mia madre e non solo il domicilio temporaneo. Mi aiutate?
Mi pare che l’interpretazione INPS possa essere considerata troppo restrittiva, nel senso che il domicilio temporaneo nel suo caso è sufficiente per il diritto al congedo di due anni per assistere parenti con disabilità grave (previsto dall’articolo 42, comma 5, del dlg 151/2001). C’è in questo senso un documento di prassi del Dipartimento della Funzione Pubblica, circolare 1/2012, in base al quale:
il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.
=> Residenza e domicilio: differenze e significato
Lo stesso Istituto di Previdenza ha recepito questo orientamento in diversi documenti di prassi. La circolare 159/2013 «ribadisce che il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea».
Le consiglio quindi di tornare a rivolgersi all’INPS, producendo i riferimenti normativi sopra citati, che potrebbero risolvere la situazione.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz