Si vorrebbero erogare ai dipendenti i buoni pasto elettronici del valore di €. 8,00 esentasse e contemporaneamente erogare l’indennità di trasferta Italia nei limiti esentasse. Le due erogazioni sono compatibili? Entro quale somma? Il dipendente lavora con CCNL nettezza urbana a tempo pieno, 6 giorni su 7.
In linea di massima direi che le due erogazioni sono pienamente compatibili, e a ognuna delle due si applica il regime fiscale di appartenenza.
Il contratto di lavoro applicato al lavoratore fissa le regole che l’azienda deve rispettare sull’indennità di trasferta (quanto spetta, in quali casi) ma non interviene sul trattamento fiscale, che è fissato per legge. Mentre per quanto riguarda i buoni pasto applicherete l’esenzione fiscale totale, che è pari a 8 euro (soglia di esenzione per i buoni elettronici).
Sulla trasferta, il calcolo è più complesso, perché dipende dal tipo di indennizzo che riconoscete al dipendente (forfettario, rimborso in base alle spese sostenute).
=> Indennità e rimborsi spese dei dipendenti in trasferta
Molto in sintesi, c’è una diversa soglia di esenzione a seconda della tipologia di rimborso. Le soglie sono intorno ai 46 euro al giorno in caso di indennità forfettaria, 15 euro per il rimborso sulla base delle spese, e 30 euro nei casi in cui il lavoratore ha sia un’indennità forfettaria sia un rimborso spese. L’eventuale indennità o rimborso superiore alle soglie di esenzione è soggetta a tassazione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz