Quota 100: dopo il 2021 il diritto non decade

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Agosto 2021
Aggiornato 13 Dicembre 2022 08:57

Claudia chiede:

Sono una lavoratrice autonoma, artigiana. Ho maturato a settembre 2020 il diritto alla pensione con Quota 100 senza farne ancora richiesta. Visto che non verrà rinnovata la possibilità di usufruirne, ho diritto comunque a fare richiesta di pensione nel 2021 e successivamente oppure tale diritto decade?

La Quota 100 è una formula di pensione anticipata non strutturale ma oggetto di sperimentazione triennale: partita nel 2019, ha naturale scadenza alla fine del 2021. La riforma pensioni attualmente allo studio non conterrà una sua proroga, per tanto la data ultima per maturare il requisito è il 31 dicembre 2021.

Fatta questa premessa, è importante ricordare che, una volta maturato il diritto alla Quota 100, si può esercitarlo in qualsiasi momento. Quindi, avendo lei raggiunto i requisiti nel settembre del 2020, può fare la domanda per andare in pensione con la formula agevolata in un momento successivo, anche dopo il 2021. In altri termini, il diritto non decade.

=> Cristallizzazione diritto Quota 100

Lo prevede esplicitamente la norma di riferimento, ovvero l’articolo 14 del dl 4/2019: nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge (62 anni di età e matura i 38 anni di contributi):

il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

Chi perfeziona i requisiti nel triennio 2019-2021 può esercitare il diritto alla pensione con la Quota 100 in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra mobile prevista: per dipendenti privati e autonomi scatta 3 mesi dopo la maturazione del requisito, per dipendenti pubblici bisogna aspettare 6 mesi, nella Scuola ci si ritira dal primo settembre dell’anno.

I tempi di risposta dell’INPS non rilevano, sempre che però si certifichi il possesso di tutti i requisiti. Nel frattempo, potrebbe ad esempio continuare a lavorare per accumulare contributi che aumentino il valore dell’assegno finale. Ricordiamo che, per il requisito contributivo dei 38 anni valgono tutti i contributi (anche figurativi) ma bisogna aver perfezionato almeno 35 anni di lavoro effettivo.

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