A fine anno è mia intenzione fare domanda di pensione Quota 100: tale modalità prevede che non si possano avere altri compensi se non occasionali e per un massimo di 5000 euro anno. Avendo io la partita IVA, desidererei sapere se tale vincolo si applica dal momento della richiesta pensione o da quello dell’inizio sua erogazione.
Il vincolo della compatibilità con altri redditi si applica a partire dalla decorrenza della Quota 100. E vale solo fino a quando il lavoratore non matura il requisito per la pensione di vecchiaia. Da quel momento, non c’è più alcun limite alla possibilità di cumulare con l’assegno previdenziale anche altri redditi.
La regola è contenuta nella testo della norma primaria, ovvero il dl 4/2019, che istituisce appunto la Quota 100. Il comma 3 dell’articolo 14 prevede che la pensione non sia cumulabile:
a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
=> Quota 100: decorrenza e incumulabilità
Quindi, per tornare al suo caso specifico: se lei chiede la pensione con Quota 100 a fine anno, gli eventuali ricavi da partita IVA precedenti alla decorrenza della pensione non valgono ai fini del calcolo dei 5mila euro di tetto.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz