Vorrei un chiarimento riguardo all’art. 128 del dl Rilancio, che riconosce agli incapienti, durante il periodo di CIGO COVID 19, la possibilità di vedersi riconosciute queste due agevolazioni. Mi pare di capire che questa norma riguardi solo il 2020 ed è una deroga momentanea alla normativa generale, che non prevede queste agevolazioni per coloro che hanno un’imposta lorda generata dal proprio reddito inferiore alle detrazioni di lavoro dipendente e assimilati.
Il decreto Rilancio non riconosce strutturalmente il diritto al bonus Renzi in busta paga (salito a 100 euro ed esteso a una più ampia platea di contribuenti) agli incapienti o ai dipendenti che hanno un reddito più basso del minimo imponibile (8.200 euro), riconoscendolo esclusivamente a coloro che scendono al di sotto di questa soglia a causa dell’applicazione di ammortizzatori sociali previsti per l’emergenza Covid.
Il riferimento è, come lei giustamente rileva, l’articolo 128 del decreto Rilancio. In base al quale la detrazione scatta anche se l’imposta lorda è di importo inferiore a quella spettante (è il caso degli incapienti, ma anche di coloro che hanno un’imposta più bassa del bonus), «per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27».
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Si tratta delle varie tipologie di cassa integrazione con causale Covid 19, e dei congedi straordinari previsti sempre per il periodo del Coronavirus.
Terminata l’emergenza Covid, e gli ammortizzatori con tale causale, si applicherà la consueta norma, che resta comunque applicabile in tutti i casi in cui l’incapienza nulla ha a che vedere con l’emergenza Coronavirus.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz