Durante il congedo straordinario per Legge 104 per assistere familiare disabile, le ferie maturate e non godute vengono conservate e “congelate” e possono essere usufruite al momento del rientro dal congedo o “scadono”? Nel caso, per non perderle si può interrompere il congedo per usufruirne (ad es. rientrando al lavoro per un giorno) e poi riprenderelo dopo la fruizione delle ferie?
Le ferie non si perdono e restano in busta paga fin quando il lavoratore non le utilizza. Ma ci sono effettivamente dei termini entro cui utilizzarle (due settimane nell’anno di maturazione e altre due nei 18 mesi successivi). Quindi, a fine giugno 2020 scadono le ferie del 2018, che che andranno liquidate allo scadere del rapporto di lavoro (prima non sono invece monetizzabili).
I contratti possono prevedere regole specifiche su numero di giorni di ferie annui e periodi entro i quali utilizzarle.
Se il lavoratore non utilizza le ferie entro i termini stabiliti, il datore di lavoro deve comunque pagare i relativi contributi INPS come se fossero state utilizzate (con successivo conguaglio quando il lavoratore le utilizzerà).
L’unico caso in cui il lavoratore perde le ferie è quello in cui vi rinuncia consapevolmente pur davanti a richiesta di farlo del datore di lavoro. Lo stabilisce la corte di giustizia UE in due diverse sentenze (C-619/16 e C-684/16), in base alle quale per togliere le ferie dalla busta paga, senza che siano state utilizzate, il datore di lavoro deve dimostrare che sia stato il lavoratore «deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate«, ad «astenersi dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo». L’onere della prova, ricade sul datore di lavoro.
Per quanto riguarda la sovrapposizione con i permessi da legge 104, si tratta in generale di due istituti non sovrapponibili, perchè tutelano diversi diritti del lavoratore. In generale, prevalgono i permessi sulle ferie (anche se queste ultime sono state programmate, queste ultime si sospendono in virtù della fruizione dei permessi legge 104, non viceversa. Una utile fonte normativa in questa senso è l’interpello del ministero del Lavoro 21/2011, in base al quale permessi legge 104 e ferie «costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non interscambiabili», per cui «la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese».
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz